PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono nominati consiglieri comunali onorari, nei comuni ove hanno ricoperto la carica di sindaco, tutti coloro i quali, avendo espletato tale funzione, possiedono i requisiti per essere consiglieri comunali.
      2. La nomina a consigliere comunale onorario, al termine del mandato di sindaco, è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di documentata istanza del soggetto interessato.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, sono nominati consiglieri comunali onorari coloro che hanno già ricoperto la carica di sindaco, previa domanda corredata da certificazione che attesta la sussistenza delle condizioni per la nomina.

Art. 2.

      1. Il consigliere comunale onorario è titolare di tutti i diritti, i doveri e le prerogative riconosciuti al consigliere comunale elettivo e, fermo restando il suo ruolo di ulteriore componente rispetto ai membri già assegnati al consiglio comunale, partecipa alle votazioni del medesimo consiglio con voto consultivo.

Art. 3.

      1. Ai consiglieri comunali onorari si applicano le norme vigenti in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri comunali elettivi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 4.

      1. I consiglieri comunali onorari rimangono in carica anche nel caso in cui il consiglio comunale, per qualsiasi causa,

 

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è sciolto; in tali casi, assumono e svolgono, fino alla ricostituzione degli organi, le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale.
      2. Nei casi in cui al comma 1, quando i consiglieri comunali onorari sono due o più, i compiti e le funzioni della giunta e del consiglio comunali sono espletati dai medesimi consiglieri in forma collegiale e il ruolo di sindaco è ricoperto dal più anziano di età o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, da chi segue per età.

Art. 5.

      1. Il consigliere comunale onorario è ineleggibile alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale.