1. Sono nominati consiglieri comunali onorari, nei comuni ove hanno ricoperto la carica di sindaco, tutti coloro i quali, avendo espletato tale funzione, possiedono i requisiti per essere consiglieri comunali.
2. La nomina a consigliere comunale onorario, al termine del mandato di sindaco, è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di documentata istanza del soggetto interessato.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, sono nominati consiglieri comunali onorari coloro che hanno già ricoperto la carica di sindaco, previa domanda corredata da certificazione che attesta la sussistenza delle condizioni per la nomina.
1. Il consigliere comunale onorario è titolare di tutti i diritti, i doveri e le prerogative riconosciuti al consigliere comunale elettivo e, fermo restando il suo ruolo di ulteriore componente rispetto ai membri già assegnati al consiglio comunale, partecipa alle votazioni del medesimo consiglio con voto consultivo.
1. Ai consiglieri comunali onorari si applicano le norme vigenti in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri comunali elettivi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.
1. I consiglieri comunali onorari rimangono in carica anche nel caso in cui il consiglio comunale, per qualsiasi causa,
1. Il consigliere comunale onorario è ineleggibile alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale.